Pagine

mercoledì 7 dicembre 2011


Decreto Salva Italia  G. U. 6/12/2011

Di seguito gli articoli di maggiore interesse per le società finanziarie

Art. 11 Emersione di base imponibile – Dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente all’anagrafe tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti, ed ogni informazione relativa, necessaria per i controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni medesime. Detti dati saranno  utilizzati anche per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo. Le modalità di comunicazione verranno rese pubbliche con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria.

Art. 12 Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante - Il DL Salva Italia ha nuovamente rivisto l’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 apportando novità nei limiti previsti per l’utilizzo di denaro contante, assegni “liberi” e libretti al portatore. Per effetto della modifica introdotta dall’art. 12 (“le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille”) a far data da ieri 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari/postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il divieto riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e lo stesso trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Afin, in considerazione delle differenti interpretazioni sulla entrata in vigore di detta norma  fornite dagli organi di stampa, ha provveduto ad interpellare su questa delicata questione il Ministero del Finanze, Dipartimento del Tesoro, che ha confermato la decorrenza dei nuovi limiti per l’utilizzo del contante, ossia 999,99 euro da ieri,  6 dicembre 2011.

Art. 36 Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari - La disposizione di cui all’art. 36 è volta a migliorare la concorrenza tra le imprese operanti nel settore assicurativo, finanziario e creditizio, vietando ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai vertici delle strutture organizzative di imprese operanti nei in detti mercati, di assumere incarichi in imprese tra loro concorrenti o controllate. Ai fini del divieto previsto al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell’art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

Nessun commento:

Posta un commento